Cos’è il Super Bonus

 

I Superbonus costituiscono una misura di agevolazione fiscale che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per alcuni interventi specifici e si aggiungono alle detrazioni già previste dai bonus ordinari precedentemente individuati in merito alla riqualificazione energetica (Ecobonus al 65%) ed alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus). Si attendono ulteriori indicazioni governative su eventuali proroghe al 2023: nel frattempo, con le nuove misure introdotte dal Decreto Legge n. 59 entrato in vigore l’8 maggio, gli Istituti Autonomi Case popolari, qualora abbiano completato il 60% dei lavori previsti, potranno ottenere l’agevolazione prevista per tutti i lavori sostenuti fino al 31/12/2023.

Gli interventi oggetto dei Super Bonus 110%  interessano in particolare:

  • l’efficientamento energetico dell’involucro
  • l’installazione di impianti fotovoltaici
  • l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
  • interventi antisismici (che non approfondiamo in questa sede).

Le tempistiche si allungano di ulteriori sei mesi (arrivando al 31 dicembre 2022) per quelle spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Tra le principali novità introdotte dal Decreto Rilancio del 2020 emerge la possibilità:

  • di fruire direttamente della detrazione, suddividendo il beneficio in 5 quote annuali;
  • di scegliere l’opzione dello sconto in fattura praticato dai fornitori di beni o servizi, che gli stessi fornitori recupereranno ricevendo un credito di imposta pari alla detrazione spettante, cedibile ad istituti di credito o ad altri intermediari finanziari;
  • di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Quali sono gli interventi agevolabili dai Super Bonus al 110%?

 

E’ ormai noto che il Decreto Rilancio all’art. 119 ha definito due ordini di interventi.

Gli interventi principali o trainanti, ovvero:

  • gli interventi di isolamento termico sugli involucri per una superficie superiore al 25% della superficie disperdente (tra cui  rientra la copertura)
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni dei condomini
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • gli interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus ordinario è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Gli interventi aggiuntivi o trainati, ovvero trascinati da almeno uno di quelli elencati sopra:

  • gli interventi di efficientamento energetico per una superficie superiore al 25% della superficie disperdente
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici
  • le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Per accedere alle detrazioni al 110% sarà necessario che i lavori che si individueranno per ogni singolo caso:

  1. rispettino i requisiti minimi del decreto Mise 26 maggio 2015 in termini di metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
  2. determinino il miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica APE, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Soggetti ed edifici che possono beneficiare del Super Bonus

 

I soggetti interessati alle detrazioni al 110% sono:

  1. le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
  2. le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  3. i condòmini
  4. gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
  5. le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  6. le Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  7. le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Naturalmente per poter accedere a questi meccanismi è necessario verificare la capienza fiscale del/i soggetto/i interessato/i, appoggiandosi ad un CAF o ad un commercialista per valutare le condizioni legali e fiscali dello/gli stesso/i.

Sarà, inoltre, indispensabile procedere con la valutazione dei requisiti che l’immobile interessato dovrà possedere. E’ in questa fase che diventa indispensabile affidarsi ad un tecnico esperto e di fiducia che dovrà stabilire, attraverso un iniziale studio di fattibilità, se si rientri nelle casistiche contemplate dalla normativa.

Approfondisci le linee guida in base all'immobile

Il Super Bonus nel rifacimento del tetto

 

La copertura è parte integrante dell’involucro da efficientare; su di essa si può operare prevedendo sistemi stratigrafici isolati, meglio se ventilati, che intervengano sia in fase estiva sia invernale, migliorando il comfort e la risposta energetica dell’immobile. Sarà pertanto fondamentale definire un pacchetto coibente utilizzando i materiali più opportuni, adeguatamente dimensionati, da studiarsi in funzione delle aree climatiche e coerenti con i valori di trasmittanza imposti dai Decreti vigenti.

Altrettanto importante è ricordare che la scelta del materiale isolante deve avvenire anche nel rispetto dei CAM.

Due brevi considerazioni sul manto di copertura, da considerarsi come materiale ordinario di completamento; per esso si deve analizzare caso per caso se sia vantaggioso mantenere il manto preesistente -  se in buone condizioni di conservazione e funzionale - o se  valga la pena sostituirlo totalmente, rendendolo più stabile, efficace, duraturo.

BMI Wierer propone un’ampia gamma di soluzioni per le coperture: tegole e coppi, in cemento o in laterizio e sistemi stratigrafici differenti.

Ricordiamo infine che frequentemente il tetto è sede del sistema fotovoltaico: un buon sistema integrato non solo riduce l’impatto estetico dell’impianto, ma si sostituisce alla copertura nelle parti che copre, assicurando la funzione impermeabile. Indax è la soluzione di fonte rinnovabile che BMI propone in copertura.

 

Lo studio di fattibilità tecnica preventivo: elementi di verifica del professionista

 

Il ruolo del progettista e del termotecnico incaricato è fondamentale poiché dovrà verificare se l’edificio rientri o meno nei requisiti evidenziati all’art. 119 del Decreto Rilancio per poter disporre delle detrazioni previste accertando:

  1. la tipologia dell’edificio (la conformazione in atto, il numero di accessi che lo servono e la loro indipendenza, il numero di unità immobiliari, informazioni sulla singola unità, millesimi di proprietà, allacci e gestione sottoservizi)
  2. la consistenza catastale (analisi della categoria catastale e delle suddivisioni; ricordiamo che non rientrano nelle disposizioni ai fini dei Super Bonus 110% le categorie A/1, A/8 e A/9)
  3. l’esistenza dell’edificio (si accerta la preesistenza dell’immobile attraverso le visure catastali ed il reperimento delle ricevute di versamento dell’imposta comunale ICI/IMU)
  4. la legittimità dell’edificio (ovvero la sua regolarità urbanistica ed edilizia, previa l’analisi dei precedenti iter amministrativi – DIA, SCIA, Permessi di Costruire, sanatorie, condoni, … – che ne stabiliscono la regolarità edilizia e l’assenza di difformità. Questa verrà verificata comparando gli stati autorizzati dalla consistenza in atto. Qualora emergessero differenze, ricordiamo, si dovrà procedere con una regolarizzazione, pena l’esclusione dal meccanismo delle detrazioni fiscali).
  5. la preesistenza dell’impianto di riscaldamento (quindi di un preesistente impianto termico, eventualmente già dichiarato in un precedente APE - il documento che descrive le caratteristiche energetiche complessive di un immobile - , da fotografare)
  6. valutazione attenta degli interventi possibili tra quelli ammessi e della loro eventuale combinazione.

Solo se tutte le verifiche sopra esposte saranno soddisfatte, si potrà procedere con il progetto preliminare vero e proprio.

 

Stratigrafia S3c

Il progetto preliminare: le competenze termotecniche necessarie

 

Questa fase vede nuovamente centrale la funzione del progettista che dovrà possedere specifiche competenze termotecniche e dovrà:

  • operare un sopralluogo accurato e rilevare lo stato di fatto (dimensioni, materiali presenti, stratigrafie dei sistemi murari e della copertura, caratteristiche degli infissi, dell’impianto termico, …)
  • effettuare le indagini specialistiche specie in merito alle questioni termiche (rilievi con la termocamera, valutare la presenza di ponti termici o di nodi problematici, fare il blower door test per valutare la tenuta all’aria…)
  • redigere l’APE ante intervento
  • valutare gli elementi tipologici su cui intervenire
  • redigere l’APE post intervento e verificare il doppio salto di classe
  • qualora non si verificasse, ricalibrare le lavorazioni e ripetere il calcolo APE fino al raggiungimento del risultato
  • verificare il rispetto di tutti i requisiti per l’ottenimento delle detrazioni fiscali delle sole parti oggetto di intervento (ovvero quelle esistenti, efficientate, mentre si escludono eventuali ampliamenti)
  • verificare i requisiti minimi ai sensi del D.M. 26/06/2015
  • redigere il computo delle opere richiamandosi ai prezzari di riferimento (regionale, DEI o, in mancanza di riscontro, procedere all'analisi prezzi nelle modalità normalmente utilizzate, mediante il raffronto di almeno tre preventivi) per verificare che la spesa rientri nell’importo detraibile, considerando che questa sarà comprensiva di IVA e spese tecniche.
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Progettazione energetica unità singola
Intervento tetto a falda con Superbonus110-1
Progettazione tetto condominio

L'asseverazione del Super Bonus 110

 

Per accedere all’Ecobonus al 110% si presenterà il Certificato APE e la richiesta ENEA attraverso il portale dedicato online; quanto trasmesso agli Enti dovrà avvenire nella regolarità, pena sanzioni importanti. 

Il progettista in particolare, attraverso la sua asseverazione, certificherà la veridicità dell’iter. Qualora questo non dovesse avvenire il professionista sarà sanzionato con ammende salate mentre decadrà ogni beneficio fiscale per il contribuente che ne vorrà beneficiare. 

Per agevolare una progettazione preliminare a basso rischio, il progettista termotecnico può avvalersi di servizi di consulenza tecnica per i vari ambiti di intervento.

Il tetto è una delle parti trainanti nel raggiungimento del superbonus: in fase di progettazione della copertura, strumenti come fascicoli di fattibilità possono aiutare nella creazione del computo metrico.

 

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